Art. 27

Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti

In vigore dal 22 dic 2004
Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti 1.   L'autorità competente controlla che le disposizioni del presente regolamento siano rispettate effettuando ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti d'accompagnamento. Tali ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente in ciascuno Stato membro e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati ad altri fini. La percentuale delle ispezioni aumenta ove si accerti che le disposizioni del presente regolamento non sono state rispettate. Le percentuali di cui sopra sono determinate secondo le procedure di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione, entro il trenta giugno, una relazione annuale sulle ispezioni di cui al paragrafo 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per ovviarvi.
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Ispezioni e relazioni annuali ad opera delle autorità competenti (Art. 27 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo