Art. 31

Procedura di comitato

In vigore dal 22 dic 2004
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Procedura di comitato (Art. 31 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo