Art. 30

Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione

In vigore dal 22 dic 2004
Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione 1.   Gli allegati del presente regolamento sono modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, con la specifica finalità di adattarli ai progressi scientifici e tecnologici, tranne per quanto riguarda l'allegato I, capo IV e capo VI, punto 3.1 l'allegato II, sezioni da 1 a 5 e gli allegati III, IV, V e VI, che possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Le eventuali norme specifiche necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   I certificati o altri documenti previsti per gli animali vivi dalla legislazione veterinaria comunitaria possono essere completati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, per tener conto dei requisiti del presente regolamento. 4.   L'obbligo di detenere un certificato di idoneità di cui all', paragrafo 5 può essere esteso ai conducenti o ai guardiani che trasportano altre specie domestiche secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione ha facoltà di adottare deroghe all'allegato I, capo I, punto 2, lettera e) in caso di misure eccezionali di sostegno del mercato dovute a restrizioni agli spostamenti nell'ambito di misure veterinarie di controllo delle malattie. Il Comitato di cui all' è informato delle misure adottate. 6.   Deroghe alle disposizioni per i lunghi viaggi per tener conto della distanza di talune regioni rispetto al territorio continentale della Comunità possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 7.   In deroga al presente regolamento gli Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per quanto concerne il trasporto, all'interno delle loro regioni ultraperiferiche, di animali provenienti da o diretti a dette regioni. Essi ne informano la Commissione. 8.   In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica degli allegati e delle disposizioni di attuazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo