Art. 32
Relazione
In vigore dal 22 dic 2004
Relazione
Entro quattro anni dalla data di cui all', secondo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente le ripercussioni del presente regolamento sul benessere degli animali trasportati e sui flussi commerciali di animali vivi nella Comunità allargata. In particolare la relazione tiene conto delle prove scientifiche delle esigenze di benessere degli animali e della relazione sull'attuazione del sistema di navigazione satellitare di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.3., nonché delle implicazioni socioeconomiche del presente regolamento, compresi gli aspetti regionali. La relazione può essere corredata se necessario di appropriate proposte legislative in materia di lunghi viaggi, in particolare per quanto riguarda i tempi di viaggio, i periodi di riposo e la spazio disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1:oj#art-32