Art. 34
Modifica della direttiva 64/432/CEE
In vigore dal 22 dic 2004
Modifica della direttiva 64/432/CEE
La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:
1)
L' è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è inserita la seguente lettera:
«ee)
siano conformi alle disposizioni della direttiva 98/58/CE e del regolamento (CE) n. 1/2005 (*1) che ad essi si applicano;»
(*1)
GU L 3 del 5 gennaio 2005."
b)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità competente può sospendere o revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva ovvero del regolamento (CE) n. 1/2005 o di un'altra legislazione veterinaria comunitaria elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE (*2). L'autorizzazione può essere ripristinata quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato appieno a tutte le disposizioni pertinenti di cui al presente paragrafo.»
(*2)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."
2)
L' è sostituito dal seguente:
«
1. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori soddisfino i seguenti requisiti aggiuntivi:
a)
utilizzino per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto:
i)
costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo; e
ii)
puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni nuovo carico di animali;
b)
essi devono:
i)
disporre di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione, approvate dall'autorità competente, compresi impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame; ovvero
ii)
fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte da terzi riconosciuti dall'autorità competente.
2. Per ciascun veicolo autorizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni:
a)
luoghi, date e ore del prelievo, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono prelevati;
b)
luoghi, date o ore di consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari;
c)
specie e numero degli animali trasportati;
d)
data e luogo delle operazioni di disinfezione;
e)
dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, compreso il numero di serie;
f)
durata prevista di ciascun viaggio.
3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore osservi le disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali.
5. Il presente articolo non si applica alle persone che trasportano animali per una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, per quanto concerne la salute degli animali, le disposizioni relative alle violazioni e alle notifiche di violazioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1/2005.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1:oj#art-34