Art. 36

Modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97

In vigore dal 22 dic 2004
Modifiche al regolamento (CE) n. 1255/97 Il regolamento (CE) n. 1255/97 è modificato come segue: 1) I termini «punti di sosta» sono sostituiti dai termini «posti di controllo» in tutto il regolamento. 2) L', paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/2005 (*3) del Consiglio.» (*3)   GU L 3 del 5 gennaio 2005." 3) L' è sostituito dal seguente: « 1.   L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate. 2.   I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all', paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre: a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria; b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione; d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. 4.   Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. 5.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all' di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria.» 4) All' è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all' della direttiva 90/425/CEE.» 5) L' è sostituito dal seguente: « 1.   Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato. 2.   Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005»; 6) L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005». 7) All'articolo 6 ter, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Articolo 6 ter Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione». 8) L'allegato I è così modificato: a) Il titolo è sostituito dal seguente: «ALLEGATO CRITERI COMUNITARI PER I POSTI DI CONTROLLO» b) La parte A è sostituita dalla seguente: «A.   MISURE SANITARIE E D'IGIENE 1. Ogni posto di controllo deve a) essere situato, progettato, costruito e gestito in modo da garantire una sufficiente biosicurezza che eviti la diffusione di malattie infettive gravi ad altre aziende e tra spedizioni consecutive di animali che transitano per tali locali; b) essere costruito, attrezzato e gestito in modo da garantire che possano essere eseguiti i lavori di pulizia e disinfezione. È previsto un apposito posto di lavaggio per autocarri. Tali attrezzature devono essere operative in qualsiasi condizione climatica; c) essere pulito e disinfettato prima e dopo ogni utilizzazione, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale. 2. Il personale e le apparecchiature che entrano in contatto con gli animali ivi sistemati sono adibiti esclusivamente ai locali interessati, a meno che non siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione dopo essere venuti a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, il responsabile del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e tute di protezione, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo e mettere a disposizione le apparecchiature idonee alla loro pulizia e disinfezione. 3. Le lettiere devono essere rimosse quando una partita di animali viene allontanata da un recinto e, dopo essere state pulite e disinfettate secondo quanto previsto dal punto 1, lettera c), sostituite con lettiere fresche. 4. Gli escrementi e l'urina degli animali non sono prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un appropriato trattamento per evitare il diffondersi di malattie animali; 5. Tra due spedizioni consecutive di animali è rispettato un appropriato vuoto sanitario che, se necessario, è adattato in funzione della provenienza o meno da una regione, una zona o un compartimento similari. In particolare, i posti di controllo devono essere completamente evacuati dagli animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un massimo di sei giorni di utilizzazione e dopo che sono state effettuate le operazioni di pulitura e di disinfezione e prima dell'arrivo di un'altra partita di animali. 6. Prima di accettare gli animali, i posti di controllo: a) hanno avviato le operazioni di pulizia e disinfezione come minimo 24 ore dopo la partenza di tutti gli animali che vi si trovavano precedentemente, in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 3, del presente regolamento; b) sono rimasti evacuati dagli animali fino a completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, in modo giudicato soddisfacente dal veterinario ufficiale.» c) La parte B, punto 1 è sostituita dalla seguente: «1. Oltre alle disposizioni di cui all'allegato I, capi II e III del regolamento (CE) n. 1/2005 applicabili ai mezzi di trasporto per il carico e lo scarico degli animali, ogni punto di controllo deve disporre di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali dai mezzi di trasporto. In particolare le attrezzature e gli impianti devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, devono essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di parapetti o altri mezzi di protezione onde impedire che gli animali possano cadere. Le rampe di carico e scarico devono avere la minima inclinazione possibile. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere muniti di pavimenti antisdrucciolevoli ed essere concepiti in modo che gli animali non possano ferirsi. È necessario evitare assolutamente che tra il pavimento del veicolo e la rampa o tra la rampa e il pavimento della zona di scarico vi sia un dislivello o un gradino tale da costringere gli animali a saltare o da farli scivolare o inciampare.» 9) L'allegato II è soppresso.
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