Art. 35

Modifica della direttiva 93/119/CE

In vigore dal 22 dic 2004
Modifica della direttiva 93/119/CE Nell'allegato A della direttiva 93/119/CE, il paragrafo 3 della parte II è sostituito dal seguente: «3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli animali ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Gli strumenti concepiti per dirigere gli animali possono essere usati soltanto a tal fine e unicamente per brevi periodi. Dev'essere evitato, nella misura del possibile, l'uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini e suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a sé spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce.»
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Modifica della direttiva 93/119/CE (Art. 35 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo