Art. 29
Guide delle buone pratiche
In vigore dal 22 dic 2004
Guide delle buone pratiche
Gli Stati membri incoraggiano l'elaborazione di guide delle buone pratiche comprendenti orientamenti riguardo all'osservanza del presente regolamento e in particolare dell', paragrafo 1. Tali guide sono elaborate a livello nazionale, tra più Stati membri o a livello comunitario. Sono incoraggiate la diffusione e l'utilizzazione di guide sia nazionali che comunitarie.
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