Art. 28

Controlli in loco

In vigore dal 22 dic 2004
Controlli in loco Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco secondo le procedure di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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Controlli in loco (Art. 28 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo