Art. 28
Controlli in loco
In vigore dal 22 dic 2004
Controlli in loco
Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco secondo le procedure di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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