Art. 28 · Controlli in loco

Art. 28

Controlli in loco

In vigore dal 22 dic 2004
Controlli in loco Gli esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità dello Stato membro interessato e nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, effettuare controlli in loco secondo le procedure di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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