Art. 10
Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore
In vigore dal 22 dic 2004
Requisiti per l'autorizzazione del trasportatore
1. L'autorità competente rilascia autorizzazioni ai trasportatori purché:
a)
i richiedenti siano stabiliti o, nel caso di richiedenti stabiliti in un paese terzo, siano rappresentati nello Stato membro in cui chiedono l'autorizzazione;
b)
i richiedenti abbiano dimostrato di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate per consentire loro di adempiere alle disposizioni del presente regolamento, incluse se del caso guide delle buone pratiche;
c)
i richiedenti o i loro rappresentanti non abbiano trascorsi di gravi infrazioni della normativa comunitaria e/o nazionale in materia di protezione degli animali nei tre anni che precedono la data della richiesta. La presente disposizione non si applica qualora il richiedente dimostri all'autorità competente di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori infrazioni.
2. L'autorità competente rilascia le autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1 conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo I. Dette autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e non sono valide per i lunghi viaggi.
Storico versioni
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