Art. 8
Detentori
In vigore dal 22 dic 2004
Detentori
1. I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1 riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte.
2. I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi. Nel caso di lunghi viaggi di equidi domestici, diversi dagli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i detentori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.
Storico versioni
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