Art. 9

Centri di raccolta

In vigore dal 22 dic 2004
Centri di raccolta 1.   Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1. 2.   Gli operatori dei centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria sono tenuti inoltre a: a) affidare l'accudimento degli animali soltanto a personale che ha seguito corsi di formazione sulle pertinenti specifiche tecniche di cui all'allegato I; b) informare periodicamente le persone ammesse nel centro di raccolta dei loro doveri e obblighi in virtù del presente regolamento e delle sanzioni in caso di violazione; c) tenere costantemente a disposizione delle persone ammesse nei centri di raccolta gli estremi dell'autorità competente cui devono essere segnalate le eventuali violazioni delle disposizioni del presente regolamento; d) in caso di inosservanza del presente regolamento ad opera di una persona presente nel centro di raccolta, e fatte salve le eventuali azioni intraprese dall'autorità competente, prendere le misure necessarie per porre rimedio alle violazioni riscontrate e prevenire il loro ripetersi; e) adottare, monitorare e far rispettare le necessarie regole interne per assicurare il rispetto delle lettere da (a) a (d).
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