Art. 17

Corsi di formazione e certificato di idoneità

In vigore dal 22 dic 2004
Corsi di formazione e certificato di idoneità 1.   Corsi di formazione sono messi a disposizione del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta ai fini dell', paragrafo 4 e dell', paragrafo 2, lettera a). 2.   Il certificato di idoneità per i conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, di cui all', paragrafo 5, è rilasciato conformemente all'allegato IV. Il certificato di idoneità è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il conducente o il guardiano presumibilmente operino in un altro Stato membro. Il certificato di idoneità è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo designato a tal fine dagli Stati membri, conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo III. La portata del suddetto certificato di idoneità formazione può essere limitata a specie o gruppi di specie determinati.
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Corsi di formazione e certificato di idoneità (Art. 17 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo