Art. 15

Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio

In vigore dal 22 dic 2004
Controlli da effettuarsi ad opera dell'autorità competente in qualsiasi momento del lungo viaggio 1.   L'autorità competente effettua, in qualsiasi momento del lungo viaggio, appropriati controlli estemporanei o mirati per verificare che i tempi di viaggio dichiarati siano realistici e il viaggio sia in linea con il presente regolamento e in particolare che i tempi di viaggio e i periodi di riposo siano conformi ai limiti di cui all'allegato I, capo V. 2.   In caso di lunghi viaggi tra Stati membri e con paesi terzi, i controlli di idoneità al trasporto al luogo di partenza, di cui all'allegato I, capo I, sono eseguiti prima del carico nel quadro dei controlli sulla salute degli animali di cui alla pertinente normativa veterinaria comunitaria, nei limiti temporali stabiliti da tale normativa. 3.   Quando il luogo di destinazione è un macello, i controlli previsti al paragrafo 1 possono essere effettuati nel quadro delle ispezioni sul benessere degli animali di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (19). 4.   Le registrazioni dei movimenti dei mezzi di trasporto su strada ottenute attraverso il sistema di navigazione possono essere utilizzate, se del caso, per effettuare tali controlli.
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