Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 dic 2004
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«animali»: animali vertebrati vivi;
b)
«centri di raccolta»: luoghi come allevamenti, centri di assembramento e mercati nei quali sono raggruppati equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare;
c)
«guardiano»: persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio;
d)
«posto di ispezione frontaliero»: posto di ispezione designato e riconosciuto conformemente all' della direttiva 91/496/CEE (16) per espletare controlli veterinari sugli animali provenienti da paesi terzi alle frontiere del territorio della Comunità;
e)
«legislazione veterinaria comunitaria»: la legislazione elencata nell'allegato A, capo I della direttiva 90/425/CEE (17) e le successive disposizioni di attuazione;
f)
«autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente ad effettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza;
g)
«contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usato per il trasporto di animali che non sia un mezzo di trasporto;
h)
«posti di controllo»: i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;
i)
«punto di uscita»: posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale della Comunità;
j)
«viaggio»: l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;
k)
«detentore»: persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea;
l)
«nave adibita al trasporto di bestiame»: nave usata o destinata a essere usata per il trasporto di equidi domestici o di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina diversa dalle navi traghetto e dalle navi che trasportano animali in contenitori amovibili;
m)
«lungo viaggio» : viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito;
n)
«mezzi di trasporto»: veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili usati per il trasporto di animali;
o)
«sistemi di navigazione»: infrastrutture satellitari che forniscono servizi globali, continui, precisi e servizi di sincronizzazione e posizionamento garantiti, o qualsiasi tecnologia che fornisca servizi equivalenti ai fini del presente regolamento;
p)
«veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;
q)
«organizzatore»:
i)
trasportatore che ha ceduto in subappalto ad almeno un altro trasportatore parte di un viaggio; ovvero
ii)
persona fisica o giuridica che ha ingaggiato più di un trasportatore per un viaggio; ovvero
iii)
persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio di cui all'allegato II;
r)
«luogo di partenza»: il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo almeno 48 ore prima dell'ora di partenza.
Tuttavia centri di raccolta riconosciuti conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria possono essere considerati luogo di partenza a condizione che:
i)
la distanza percorsa tra il primo luogo di caricamento e il centro di raccolta sia inferiore a 100 km; o
ii)
gli animali siano stati sistemati con una sufficiente disponibilità di lettiera, non siano legati, se possibile, e siano abbeverati almeno sei ore prima dell'ora di partenza dal centro di raccolta;
s)
«luogo di destinazione»: il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e:
i)
sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero
ii)
macellato;
t)
«luogo di riposo o trasferimento»: qualsiasi sosta durante il viaggio che non sia il luogo di destinazione, compreso il luogo in cui gli animali hanno cambiato il mezzo di trasporto, con o senza scaricamento;
u)
«equide registrato»: equide registrato ai sensi della direttiva 90/426/CEE (18);
v)
«nave traghetto»: nave marittima strutturata in modo da consentire l'imbarco e lo sbarco di veicoli stradali o ferroviari;
w)
«trasporto»: il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione;
x)
«trasportatore»: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
y)
«equidi non domati»: equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitazione, dolore o sofferenze evitabili;
z)
«veicolo»: mezzo di trasporto su ruote dotato di motore o trainato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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