Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 22 dic 2004
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. 2.   Soltanto gli si applicano: a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali; b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; 3.   Il presente regolamento non osta ad eventuali misure più vincolanti degli Stati membri intese a migliorare il benessere degli animali durante i trasporti effettuati interamente sul loro territorio o durante i trasporti marittimi in partenza dal loro territorio. 4.   Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria. 5.   Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.
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Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo