Art. 3
Condizioni generali per il trasporto di animali
In vigore dal 22 dic 2004
Condizioni generali per il trasporto di animali
Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.
Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
b)
gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
c)
i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
d)
le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
e)
il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f)
il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
g)
agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
h)
acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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