Art. 4

Documentazione di trasporto

In vigore dal 22 dic 2004
Documentazione di trasporto 1.   Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi: a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio. 2.   Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.
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