Art. 4
Documentazione di trasporto
In vigore dal 22 dic 2004
Documentazione di trasporto
1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
a)
la loro origine e proprietà;
b)
il luogo di partenza;
c)
la data e l'ora di partenza;
d)
il luogo di destinazione;
e)
la durata prevista del viaggio.
2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.
Storico versioni
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