Art. 8
In vigore dal 24 feb 1986
1. Gli organismi o le persone fisische o giuridiche riconosciuti dagli stati membri interessati, in appresso denominati « organismi ammassatori », acquistano, negli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione, i quantitativi di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di fichi secchi prodotti nella Comunità durante la campagna in corso, sempreché i prodotti rispondano a requisiti di qualità da determinare. Per quanto concerne l'uva sultanina e le uve secche di Corinto, gli acquisti si effettuano entro i limiti che possono essere fissati a norma dell', paragrafo 3. Gli organismi ammassatori spagnolo e portoghese acquistano solamente prodotti ottenuti a partire dalla campagna di commercializzazione 1986/87.
2. Gli organismi ammassatori acquistano i quantitativi offerti al prezzo minimo valido all'inizio della campagna.
3. Per quanto concerne le uve secche di Corinto, si applica l', paragrafo 2.
4. Lo smaltimento dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori viene effettuato in condizioni che non compromettano l'equilibrio del mercato e che garantiscano l'uguaglianza di accesso ai prodotti da vendere, nonché l'uguaglianza di trattamento degli acquirenti.
Per i prodotti che non possono essere smaltiti in condizioni normali possono essere prese misure particolari.
5. Un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di prodotti che hanno acquistato e per l'effettiva durata del loro ammasso.
6. All'organismo ammassatore è concessa una compensazione finanziaria pari alla differenza fra il prezzo d'acquisto pagato dagli organismi ammassatori e il prezzo di vendita. Tale compensazione è diminuita degli eventuali utili risultanti dalla differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita.
7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.
8. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
TITOLO II
Scambi con i paesi terzi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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