Art. 9
In vigore dal 24 feb 1986
1. Per i prodotti di cui all'allegato I, parte B, è fissato, per ogni campagna di commercializzazione un prezzo minimo all'importazione.
2. Il prezzo minimo all'importazione è fissato tenendo conto in particolare:
- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione sul mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi.
3. Se il prezzo minimo all'importazione non è rispettato, è applicabile, oltre al dazio doganale, una tassa di compensazione calcolata sulla base dei prezzi praticati dai principali paesi terzi fornitori.
4. La tassa di compensazione non viene riscossa sulle importazioni dai paesi terzi che sono disposti a garantire, e sono in grado di farlo, che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio ed in provenienza dallo stesso non sia inferiore al prezzo minimo all'importazione e che sia evitata qualsiasi deviazione di traffico.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:
- può decidere di modificare l'elenco dei prodotti per i quali è fissato un prezzo minimo all'importazione;
- adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, le quali possono in particolare prevedere un sistema di fissazione anticipata del prezzo minimo all'importazione.
6. Il prezzo minimo all'importazione, l'importo della tassa di compensazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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