Art. 6
1. L'aiuto è versato ai trasformatori soltanto per i prodotti trasformati:
In vigore dal 24 feb 1986
a) ottenuti da una materia prima per la quale l'interessato ha pagato almeno il prezzo minimo di cui all',
b) conformi ai requisiti di qualità minima comunitari da stabilirsi.
Sino all'entrata in vigore dei requisiti comunitari, i prodotti in causa devono essere conformi ai requisiti nazionali in vigore.
2. Per quanto concerne l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto, l'aiuto è versato soltanto ai trasformatori che non hanno trasformato né trasformeranno, per essere destinato alla vendita, un quantitativo di sultanina e di uva di Corinto corrispondente ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi acquistati. L'aiuto non è versato per i quantitativi in causa.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le percentuali di cui al paragrafo 2.
4. I requisiti di qualità minima di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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