Art. 5
In vigore dal 24 feb 1986
1. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario. Fatte salve le misure prese in applicazione dell', paragrafo 3, ai fini del calcolo dell'aiuto si tiene conto in particolare:
- dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo di cui all', del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente;
- eventualmente dei prezzi ai quali sono smerciati sul mercato della Comunità prodotti comunitari.
2. Tuttavia, l'elemento « prezzi dei paesi terzi » di cui al paragrafo 1 è sostituito:
- qualora il volume delle importazioni non consenta di considerare come rappresentativo il prezzo dei paesi terzi, da un prezzo determinato tenendo conto del prezzo sul mercato comunitario, dell'andamento di tale prezzo e delle possibilità di smercio sul mercato comunitario;
- dal prezzo minimo all'importazione, qualora quest'ultimo sia fissato in virtù delle disposizioni dell'.
3. L'aiuto è fissato per il prodotto trasformato peso netto. Il coefficiente che esprime il rapporto tra il peso della materia prima impiegata e il peso netto del prodotto trasformato viene stabilito forfettariamente.
4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.
5. L'importo dell'aiuto è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna, secondo la procedura di cui all'. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:426:oj#art-5-22