Art. 10
In vigore dal 24 feb 1986
1. Oltre al dazio doganale, per i diversi zuccheri addizionati contenuti nei prodotti di cui agli allegati II e III si applica un prelievo all'importazione.
2. Si considera che i prodotti figuranti nell'allegato II contengano zucchero addizionati, il prelievo all'importazione per questi prodotti è pari al 2 % ad valorem del valore in dogana.
3. Per 100 kg netti di prodotti di cui all'allegato III, il prelievo all'importazione è pari alla differenza tra
a) la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e
b) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti, tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna (1) dell'allegato III.
Non si applica alcun prelievo se l'ammontare di cui alla lettera b) è più elevato di quello di cui alla lettera a).
4. La differenza di cui al paragrafo 3 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile.
5. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 3, lettera a), il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide sull'opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine. 6. Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 3 non sia noto il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza, la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione, invece dell'elemento di calcolo mancante, quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso.
Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante, la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata.
Tuttavia, se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la rettifica della differenza non ha luogo.
7. Per « tenore di zuccheri addizionati » dei prodotti di cui all'allegato III si intende la cifra risultante dall'impiego di un rifrattometro moltiplicata per 0,93, nel caso dei prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per 0,95, nel caso degli altri prodotti, diminuita della cifra indicata per il prodotto in causa nella colonna (2) dell'allegato III.
8. In deroga al disposto del paragrafo 3, il prelievo all'importazione per 100 kg netti è pari:
a) se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg peso netto di un prodotto è superiore di almeno 3 kg al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna (1) dell'allegato III, alla differenza di cui al paragrafo 4 moltiplicata per una cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati;
b) se il tenore di zuccheri addizionati per 100 kg peso netto di un prodotto è inferiore di almeno 2 kg al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna (1) dell'allegato III, dell'allegato III, alla differenza di cui al paragrafo 4 moltiplicata per un cifra che rappresenta il tenore di zuccheri addizionati.
Le disposizioni della lettera b) si applicano soltanto a richiesta dell'importatore e se i prodotti sono accompagnati da una dichiarazione dell'importatore stesso indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui al paragrafo 7.
9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati II e III.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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