Art. 1

In vigore dal 24 feb 1986
1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // // a) ex 07.02 // Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive // ex 07.03 // Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive // ex 07.04 // Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fettte oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore, non atte al consumo umano, ed escluse le olive // 08.03 B // Fichi secchi // 08.04 B // Uve secche // 08.10 // Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri // 08.11 // Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato // 08.12 // Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso) // 08.13 // Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad 31. 12. 1985, pag. 17. // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // // b) ex 13.03 B // Sostanze pectiche e pectinati // ex 20.01 // Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati e conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, diversi dalle olive // ex 20.02 // Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, diversi dalle olive // 20.03 // Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri // 20.04 // Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, schiacciate, cristallizzate) // 20.05 // Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri // 20.06 // Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole // ex 20.07 // Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri // // 2. Le campagne di commercializzazione si estendono: a) dal 10 maggio al 9 maggio per le ciliegie della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune; b) dal 1o luglio al 30 giugno per: - i pomodori pelati, anche cotti, congelati, della sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune, - i fiocchi di pomodori della sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune, - i pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, - le pesche della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, - i succhi di pomodoro della voce 20.07 della tariffa doganale comune, - i fichi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune; c) dal 15 luglio al 14 luglio per le pere Williams della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune; d) dal 1o settembre al 31 agosto per: - le uve secche della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune, - le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate della sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune. Per gli altri prodotti, la campagna di commercializzazione è fissata, se necessario, secondo la procedura di cui all'. Secondo la stessa procedura possono essere decise eventuali modifiche della durata delle campagne specificata nel primo comma. TITOLO 1 Aiuti alla produzione
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