Art. 2

In vigore dal 24 feb 1986
1. È istituito un regime di aiuti alla produzione per i prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare l'allegato I, Parte A, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa. 3. Qualora il potenziale della produzione comunitaria di uno dei prodotti indicati nel paragrafo 1 rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure opportune, in particolare limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato. Tale quantitativo è fissato tenendo conto della produzione comunitaria media delle ultime campagne per le quali sono disponibili dati sicuri. Il quantitativo in causa può essere modificato in funzione dell'evoluzione delle possbilità di smaltimento del prodotto di cui trattasi.
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