Art. 3
In vigore dal 24 feb 1986
1. L'aiuto alla produzione è concesso al trasformatore che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unioni legalmente costituite nella Comunità.
2. Per quanto riguarda le uve secche di Corinto, il contratto di cui al paragrafo 1 deve essere abbinato ad una dichiarazione del produttore mediante la quale quest'ultimo s'impegna a non consegnare ad alcun trasformatore, ai fini della trasformazione in uve secche destinate alla vendita, un quantitativo almeno uguale ad una percentuale da stabilirsi dei quantitativi oggetto del contratto.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce la percentuale di cui al paragrafo 2.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
1. Fatte salve le misure prese in applicazione dell', paragrafo 3, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base:
a) del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente,
b) dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli,
c) della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni.
2. Il prezzo minimo dell'uva sultanina, dell'uva secca di Corinto e dei fichi secchi valido all'inizio della campagna di commercializzazione è maggiorato ogni mese, a partire dal terzo mese della campagna, di un importo fisso corrispondente alle spese di magazzinaggio durante la restante durata della campagna di commercializzazione.
3. Il prezzo minimo è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione.
4. Il prezzo minimo, le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
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