Art. 7

In vigore dal 24 feb 1986
1. Norme comuni di qualità possono essere fissate per i prodotti che figurano nell'allegato I, parte A, destinati al consumo nella Comunità o esportati verso i paesi terzi. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme di cui al paragrafo 1 e può decidere quali altri prodotti debbano essere oggetto di norme di qualità e adottare le relative norme.
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