Art. 13

In vigore dal 24 feb 1986
1. Il prelievo di cui all' e le restituzioni di cui agli sono quelli applicabili il giorno dell'importazione o dell'esportazione. 2. Tuttavia, il prelievo di cui all' o la restituzione di cui all' applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo di fissazione anticipata, è applicato, su richiesta dell'interessato da presentare contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione effettuata durante il periodo di validità del titolo. Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno dell'importazione. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che il regime previsto al paragrafo 2 applichi anche alle restituzioni di cui all'. 4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'. 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali. 6. Qualora l'esame della situazione del mercato riveli l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all', di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario. In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo. Le domande di titolo di importazione, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.
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