Art. 11

1. Una restituzione è concessa per consentire l'esportazione verso i paesi terzi di:

In vigore dal 24 feb 1986
- zucchero bianco e zucchero greggio della voce 17.01 della tariffa doganale comune, - glucosio e sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B I e 17.02 B II della tariffa doganale comune, - isoglucosio della sottovoce 17.02 D I della tariffa doganale comune, - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero della sottovoce 17.02 D II della tariffa doganale comune incorporati nei prodotti di cui all', lettera b). La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato. 2. Per 100 kg netti di prodotto esportato, l'importo della restituzione è pari: - nel caso dello zucchero greggio, dello zucchero bianco e degli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero, all'importo della restituzione per 1 kg di saccarosio fissato in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 kg netti di prodotto finito; - nel caso dell'isoglucosio, all'importo della restituzione fissato per 1 kg di sostanza secca in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 1785/81 e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di sostanza secca contenuto nell'isoglucosio impiegato per produrre 100 kg netti di prodotto finito; - nel caso del glucosio e dello sciroppo di glucosio, all'importo delle restituzioni per 1 chilogrammo fissato per ciascuno di tali prodotti in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 2727/75 e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegato per la produzione di 100 kg netti di prodotto finito. 3. Per poter beneficiare della restituzione i prodotti devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di isoglucosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi. La veridicità della dichiarazione di cui al primo comma è soggetta al controllo delle autorità competenti dello stato membro interessato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni. 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'. 1. Entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all' senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 2. La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo l'uso o la destinazione. La restituzione è concessa su richiesta dell'interessato. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'. In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, può modificare la restituzione nell'intervallo. 3. Qualora la restituzione fissata a norma dell' risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b), a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anziché quelle dell'. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare. 5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'.
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