Art. 16

In vigore dal 24 feb 1986
Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo - per i prodotti di cui all', paragrafo 1, e - per gli ortofrutticoli che sono impiegati nella fabbricazione dei prodotti elencati all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:426:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo