Art. 14

In vigore dal 24 feb 1986
1. Il beneficio del regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni di cui all' è subordinato alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità oppure, per i prodotti elencati nell'allegato IV, sono subordinate alla presentazione della licenza d'importazione di cui all' recante un riferimento alla difissazione anticipata. 2. Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata nel periodo suddetto, o è realizzata solo in parte. 3. Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'.
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