Art. 22

ARTICOLO 24 //

In vigore dal 24 feb 1986
ALLEGATO I, PARTE I ALLEGATO II // ALLEGATO I, PARTE II ALLEGATO III // ALLEGATO I BIS ALLEGATO I // ALLEGATO II ALLEGATO IV // ALLEGATO IV ALLEGATO V***** REGOLAMENTO (CEE) N. 426/86 DEL CONSIGLIO del 24 febbraio 1986 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione, effettuando nel contempo certe modifiche che sono auspicabili alla luce dell'esperienza acquisita; considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti; considerando che, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli aventi importanza particolare nelle regioni mediterranee della Comunità, i prezzi alla produzione risultano assai superiori a quelli dei paesi terzi; che è pertanto opportuno rendere più competitivi i prodotti comunitari adottando le misure necessarie perché possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai principali paesi terzi produttori; considerando che è opportuno istituire a tal fine un regime di aiuti alla produzione che permetta di fabbricare i prodotti in questione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dal pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi; che tale regime deve essere collegato ad un sistema di contratti che garantisca il regolare approvvigionamento delle industrie di trasformazione e un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori; considerando che, date le cospicue disponibilità di materie prime e il grado di elasticità della capacità di trasformazione, la concessione di un aiuto alla produzione di ortofrutticoli trasformati rischia di provocare da un anno all'altro una notevole espansione di questa produzione; che, onde evitare eventuali difficoltà di smercio dei prodotti trasformati, è opportuno prevedere la possibilità di limitare la concessione dell'aiuto ad una parte della produzione; considerando che, a motivo della connessione esistente tra i prezzi dei prodotti destinati al consumo allo stato fresco e i prezzi dei prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno disporre che il prezzo minimo alla produzione venga determinato tenendo conto del prezzo di base degli ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco e della necessità di mantenere un adeguato equilibrio tra i vari sbocchi del prodotto fresco; considerando che, per alcuni prodotti destinati alla trasformazione e per i quali l'ammasso è possibile, è opportuno prevedere un adeguamento mensile dei prezzi minimi; considerando che l'importo dell'aiuto è destinato a compensare la differenza tra i prezzi alla produzione praticati nella Comunità e quelli praticati nei paesi terzi; che occorre conseguentemente prevedere un calcolo che tenga conto segnatamente dell'incidenza dell'evoluzione del prezzo minimo e, se necessario, di un adeguamento forfettario degli altri costi; che, per i prodotti per i quali viene fissato, il prezzo minimo all'importazione deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto; considerando che per alucni prodotti, in particolare per quelli a base di pomodori, il peso dell'imballaggio rispetto al peso dei prodotti può variare considerevolmente; che, per tale motivo, la concessione dell'aiuto al prodotto imballato può provocare distorsioni ingiustificate tra i vari trasformatori; che, conseguentemente, è opportuno calcolare l'aiuto in funzione della materia prima impiegata; considerando che, per facilitare lo smaltimento dei prodotti trasformati e meglio adeguare la loro qualità alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere la fissazione di norme di qualità comunitarie; che, in attesa dell'adozione di tali norme, occorre subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto delle norme nazionali in vigore; considerando che, per le uve secche, occorre tener conto del fatto che, secondo la normale prassi commerciale, parte del prodotto deve essere scartata per garantire che, sotto il profilo delle sue caratteristiche specifiche, il prodotto finito sia di qualità soddisfacente; che, tenuto conto delle attuali caratteristiche del mercato delle uve secche e dei fichi secchi nella Comunità e sul mercato mondiale, è opportuno prevedere un sistema d'acquisto limitato alla fine della campagna; considerando che è pertanto opportuno prevedere, nell'ambito del sistema, la concessione di un aiuto all'ammasso per gli organismi ammassatori, nonché la compensazione delle loro eventuali perdite in occasione della vendita dei prodotti che escono dall'ammasso; considerando che, ai fini di una migliore stabilità del mercato e onde facilitare il normale funzionamento del regime di aiuti, occorre instaurare per alcuni prodotti del settore importati dalla Comunità in forti quantitativi un meccanismo di prezzi minimi all'importazione abbinato ad un sistema di tasse di compensazione il quale ne garantisca il rispetto; considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente; considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati; che è pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali; considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2); che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per gli elementi di glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nei prodotti trasformati in questione, si sostituiscono allo zucchero; considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa; che, tuttavia, tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati, è oportuno disporre che, per detti prodotti, il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre; considerando che si devono adottare misure speciali qualora manchi uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo; considerando che, per alcuni prodotti sensibili, occorre prevedere l'instaurazione di un regime di titoli d'importazione che, per il corretto funzionamento di tale regime, è d'uopo disporre che il rilascio dei titoli d'importazione sia abbinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi; considerando che è parimenti opportuno prevedere, per gli zuccheri contenuti nei prodotti trasformati, una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi dello zucchero praticati all'esterno e all'interno della Comunità; che, ai fini di tale regime, si dovrebbe tener conto del fatto che, per il glucosio e lo sciroppo di glucosio, la restituzione è fissata in conformità del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3793/85 (4); considerando che, per rendere possibile l'accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi, si devono concedere restituzioni all'esportazione; che, per i prodotti con aggiunta di zucchero, occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l'esportazione; considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dei prelievi e delle restituzioni; che, ai fini di un'efficiente amministrazione, è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonché i certificati d'importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; considerando che, a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo richiede, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo, il quale inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base prevenienti da paesi terzi; considerando che le misure previste dal presente regolamento possono rivelarsi inadeguate, in circostanze eccezionali; che allo scopo di non lasciare, in tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre far sì che la Comunità possa prendere rapidamente le misure che si rivelino necessarie; considerando che l'instaurazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione; considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato; considerando che le spese che risultano agli stati membri dagli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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