Art. 17

In vigore dal 24 feb 1986
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione delle tariffa doganale comune; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è incorporata nella tariffa doganale comune. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: - la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, e - l'applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. 3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli stati membri possono mantenere - senza renderle comunque più restrittive - le misure applicabili al 1o gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. 4. I prodotti a base di patate di cui all' non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2.
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