Art. 21

In vigore dal 24 feb 1986
1. È istituito un comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Nel comitato ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia su richiesta del rappresentante di uno stato membro. 2. Il presidente presenta un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti. 3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.
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