Art. 25
In vigore dal 24 feb 1986
1. Il regolamento (CEE) n. 516/77 (1) è abrogato.
2. I richiami al regolamento (CEE) n. 516/77 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.
Per i richiami agli articoli del predetto regolamento vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.
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