Art. 15

In vigore dal 24 feb 1986
1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di una licenza d'importazione, che viene rilasciata dagli stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Se il prelievo di cui all', paragrafo 3 è fissato in anticipo, la fissazione anticipata deve essere menzionata nella licenza. La licenza è valida per tutta la Comunità. 2. Il rilascio della licenza d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca che l'importazione verrà effettuata durante il periodo di validità della licenza, la cauzione è interamente o parzialmente incamerata, tranne per causa di forza maggiore, se entro tale periodo l'importazione non ha avuto luogo o è stata realizzata solo in parte. 3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'allegato IV. 4. Il periodo di validità delle licenze e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio delle licenze, vengono fissati secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:426:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo