Art. 16
In vigore dal 24 feb 1986
Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo
- per i prodotti di cui all', paragrafo 1, e
- per gli ortofrutticoli
che sono impiegati nella fabbricazione dei prodotti elencati all'.
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