Art. 9

In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli adeguamenti ai sensi degli sono effettuati di norma mediante applicazione di uno o più coefficienti all'importo di cui all', paragrafo 2, lettera a). 2. Se si procede a detti adeguamenti, gli elementi di cui all', paragrafo 2, lettera b), fissati anticipatamente sono sostituiti dal coefficiente che figura all'allegato II dei regolamenti che fissano l'importo compensativo monetario e il tasso di conversione agricolo valido il giorno dell'adeguamento delle formalità doganali di importazione o di esportazione.
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