Art. 10

In vigore dal 11 nov 1985
1. Allorquando gli importi compensativi monetari non sono fissati per uno o più prodotti in uno stato membro, mentre tali importi sono applicati allo stesso o agli stessi prodotti in un altro stato membro, l'importo compensativo monetario in detto stato membro è considerato pari a 0 e il coefficiente monetario pari a 1. 2. Allorquando gli importi compensativi monetari non sono fissati per una o più merci comprese nel regolamento (CEE) n. 3033/80, l'importo compensativo monetario è considerato pari a 0 e il coefficiente monetario pari a 1. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, può essere chiesta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario alle condizioni previste nel presente regolamento.
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