Art. 11

In vigore dal 11 nov 1985
1. Se dall'esame della situazione monetaria o del mercato emerge che l'attuazione delle norme concernenti la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari provoca o rischia di provocare difficoltà, l'applicazione di dette norme per il prodotto o i prodotti in causa può essere sospesa. 2. In caso di estrema urgenza la Commissione, previo esame della situazione in base a tutti gli elementi informativi di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari per un massimo di tre giorni lavorativi. 3. La fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è sospesa quando la fissazione di un prelievo o di una restituzione ha luogo mediante gara, a meno che il regolamento recante sospensione precisi che nella fattispecie le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili. 4. Durante il periodo di sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari non è accolta alcuna domanda di fissazione anticipata di detti importi. 5. Una domanda di rilascio di un certificato che è accompagnata da una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario che è in esame al momento della sospensione della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, non è soggetta alla misura di sospensione. 6. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano le domande di titoli implicanti fissazione anticipata del prelievo o della restituzione.
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