Art. 12

In vigore dal 11 nov 1985
1. Se è impossibile fissare anticipatamente l'importo compensativo monetario in seguito all'applicazione dell', paragrafo 4, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario per uno stato membro cui si applica la sospensione può essere presentata entro sette giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica al quantitativo totale disponibile indicato nel titolo e in tutti gli estratti di titolo eventualmente rilasciati. Essa è presentata allo stesso organismo cui è stata presentata la domanda di titolo originale. Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'interessato presenta al suddetto organismo il titolo originale e i relativi estratti. L'organismo in causa conserva detti documenti e procede al rilascio di un titolo sostitutivo e di uno o più estratti sostitutivi, secondo il caso.Le disposizioni dell', dell', paragrafo 1, della Commissione (1), dell' e dell'arti- colo 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. 2. Il titolo o l'estratto sostitutivo comportante fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, aumentato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito.Il titolo o l'estratto sostitutivo contiene le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento sostituito. Esso contiene inoltre le diciture di cui all', paragrafo 2, nonché un riferimento al numero del documento originale. Le disposizioni dell', paragrafo 3, si applicano ai titoli o agli estratti sostitutivi. 3. L'importo compensativo monetario applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica alle operazioni effettuate nel restante periodo di validità del titolo.
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