Art. 8

In vigore dal 11 nov 1985
1. L'adeguamento da effettuare in virtù dell' è operato tenendo conto del nuovo prezzo comune e del tasso di conversione agricolo validi al momento in cui il nuovo prezzo comune è fissato. 2. L'adeguamento di cui all' è modificato in caso di adeguamento a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3155:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo