Art. 8
In vigore dal 11 nov 1985
1. L'adeguamento da effettuare in virtù dell' è operato tenendo conto del nuovo prezzo comune e del tasso di conversione agricolo validi al momento in cui il nuovo prezzo comune è fissato. 2. L'adeguamento di cui all' è modificato in caso di adeguamento a norma dell'.
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