Art. 5

In vigore dal 11 nov 1985
1. Alle operazioni realizzate durante il periodo di validità del titolo si applica l'importo compensativo monetario valido il giorno in cui è stata presentata la domanda di fissazione anticipata di tale importo. 2. Tuttavia, qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo mediante gara, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte. Ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui all', la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è considerata presentata l'ultimo giorno del periodo previsto per la presentazione delle offerte.
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