Art. 1

In vigore dal 11 nov 1985
1. Negli scambi con i paesi terzi, gli importi compensativi monetari sono fissati in anticipo secondo le modalità e condizioni previste dal presente regolamento. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per importo compensativo monetario il complesso degli elementi seguenti:a) l'importo risultante, per i prodotti in causa, dall'applicazione dell'allegato I dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari;b)- il coefficiente indicato nell'allegato II dei regolamenti che fissano gli importi compensativi monetari, -il tasso di conversione agricolo applicabile per la conversione in moneta nazionale degli importi fissati in ECU. Per taluni prodotti trasformati, questi ultimi due elementi sono, se del caso, differenziati a seconda dei prodotti di base agricoli per i quali la restituzione è fissata in anticipo.3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le consegne di cui all' e all'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (3) sono considerate come scambi con i paesi terzi. 4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il Belgio e il Lussemburgo (UEBL) sono considerati come un unico stato membro.
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