Art. 4

In vigore dal 11 nov 1985
1. Se il titolo di fissazione anticipata della restituzione riguarda un prodotto di base esportato sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 e comporta la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, quest'ultima concerne l'importo compensativo monetario applicabile a tali merci.Tuttavia, in questo caso il tasso di conversione agricolo e il coefficiente monetario che vengono pure fissati in anticipo sono quelli applicabili ai prodotti di base incorporati nella merce in causa. 2. La merce può beneficiare della fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario soltanto se, per almeno uno dei prodotti di base, la totalità del quantitativo che può beneficiare della restituzione all'esportazione è coperta da uno o più titoli di cui al paragrafo 1.Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i prodotti di base il cui peso è uguale o superiore al 10 % del peso della merce. 3. Qualora all'atto dell'espletamento delle formalità doganali vengano presentati più titoli di cui al paragrafo 1, ai fini della data da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo monetario si tiene conto soltanto del titolo di data meno recente.Ai fini dell'applicazione del primo comma, sono presi in considerazione soltanto i titoli concernenti il prodotto o i prodotti di base il cui quantitativo risulta totalmente coperto dai titoli stessi. 4. Qualora siano presentati per un'esportazione di merci uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare dell'importo compensativo monetario fissato in anticipo perché non sussistono i presupposti di cui al paragrafo 2, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti.
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