Art. 7

In vigore dal 11 nov 1985
1. Per i prodotti dei settori dei cereali, dello zucchero o del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se, in seguito a una modifica del livello dei prezzi espressi in ECU, interviene una variazione dei prelievi o, secondo il caso, delle restituzioni fissati in anticipo. 2. Ai sensi del presente regolamento, l'applicazione delle maggiorazioni mensili nel settore dei cereali non è da considerarsi un adeguamento dei prelievi e delle restituzione fissati in anticipo. 3. Per quanto riguarda le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, non viene effettuato alcun adeguamento. 4. Le modalità di adeguamento e gli adeguamenti sono determinati secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 1677/85.
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