Art. 6
In vigore dal 11 nov 1985
1. Gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato fissato in anticipo da una notifica pubblica prima che sia presentata la domanda di fissazione anticipata.È considerata come notifica pubblica la pubblicazione di un comunicato stampa dell'organismo competente per la relativa modifica del tasso di conversione agricolo. La data della pubblicazione di tale comunicato viene pubblicata dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Una data diversa da quella del comunicato stampa può essere stabilita secondo le modalità previste dall' del regolamento (CEE) n. 1677/75. 2. Gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 sono operati in funzione del tasso di conversione agricolo- applicabile all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione o d'esportazione, e-che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario. 3. Gli importi degli adeguamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sono stabiliti secondo la stessa procedura con la quale sono fissati gli importi compensativi monetari. 4. Per quanto riguarda le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati in conformità delle norme relative all'adeguamento dell'importo compensativo monetario applicabile al prodotto di base cui si riferisce il titolo di prefissazione preso in considerazione ai fini della data della fissazione anticipata. 5. Se, in applicazione dell', paragrafo 3, in un titolo è indicato un tasso in moneta nazionale e tale tasso deve essere adeguato, i servizi competenti degli stati membri adottano le misure amministrative che ritengono necessarie per procedere all'adeguamento. A tal fine, essi possono prevedere diciture supplementari nei titoli.
Storico versioni
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