Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. L'importo compensativo monetario è fissato in anticipo su domanda degli interessati.L'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se il prelievo all'importazione o all' esportazione ovvero la restituzione all'esportazione sono fissati in anticipo per il titolo in causa.Per i prodotti della sottovoce 04.02 B della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo soltanto se la restituzione all' esportazione è fissata in anticipo per tutti gli elementi del prodotto stesso. 2. I prelievi o le restituzioni fissati mediante gara sono da considerarsi fissati in anticipo. 3. Se l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo, il titolo è valido in un solo stato membro che deve essere designato dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.
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