Art. 13
In vigore dal 11 nov 1985
1. I regolamenti (CEE) n. 1516/78 e (CEE) n. 1160/82 sono abrogati. 2. In tutti gli atti comunitari i riferimenti al regolamento (CEE) n. 1160/82 e agli articoli dello stesso sono da intendersi riferiti al presente regolamento e agli articoli corrispondenti.
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